IL SINDACO
PREMESSO che il problema dell’abuso di alcool e delle sue conseguenze tragiche in materia di circolazione stradale ha portato all’emanazione del D.L. n.117/2007 convertito nella legge n.160/07, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada;
RICHIAMATO l’art. 6 comma 2 che stabilisce che “tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgano, con qualsiasi modalità ed in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all’attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2,00 della notte...”
PRESO ATTO della facilità con cui i giovani aggirano il divieto di cui sopra in quanto, dopo le ore 2,00, riescono ad acquistare le bevande alcoliche o in semplici esercizi pubblici o presso strutture mobili presenti sul territorio che, secondo la normativa richiamata non rientrano nel divieto sopraccitato;
RITENUTO di intervenire in modo più incisivo per tutelare i giovani il cui stato di alterazione psico-fisica dovuto all’effetto dell’alcol è una delle principali cause di sinistri stradali oltre che causa del 50% dei decessi per incidente stradale;
RILEVATO inoltre che l’abuso di sostanze alcoliche comporta situazioni di litigiosità compromissorie dell’ordine pubblico (episodi criminosi, risse ecc.), di schiamazzi, in particolare nelle ore notturne, che disturbano il riposo delle persone e in genere di situazioni che creano disagi e percezioni di insicurezza nella cittadinanza;
CONSIDERATO CHE la presenza di avventori che consumano le bevande alcoliche all’esterno di esercizi pubblici in prossimità di abitazioni o nelle vicinanze dei chioschi itineranti posizionati nei pressi di arterie viarie trafficate o di aree pubbliche, rappresenta grave condizionamento per la qualità della vita dei cittadini che devono godere dei fondamentali diritti alla salute, alla quiete pubblica, al riposo notturno nonché della sicurezza ed incolumità pubblica;
DATO ATTO inoltre che i contenitori delle bevande vendute per asporto, consumate all’esterno degli esercizi, vengono abbandonate senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme d’igiene del suolo e dell’abitato e con possibile pericolo (vetri ecc.) per i soggetti che abitano nelle vicinanze o che vi transitano;
CONSIDERATE le numerose lamentele da parte dei frequentatori di parchi pubblici e aree pubbliche (spiaggia, piazze, giardini, ecc.) che segnalano spesso la presenza di persone dedite al consumo di bevande alcoliche di fronte a bambini di tenera età nonché l’abbandono indiscriminato da parte degli stessi, in stato di alterazione, dei rifiuti della consumazione ( bottiglie di vetro e/o lattine) che oltre a creare degrado possono costituire pericolo per i bambini che frequentano, numerosi, i luoghi de quo soprattutto con l’avvicinarsi della bella stagione;
RICHIAMATA l’ordinanza permanente n.525 del 6/11/2008 con la quale è stato disciplinato il divieto di vendita degli alcolici dopo le 02.00 ed altri obblighi relativi alla somministrazione degli alcolici
RAVVISATA la necessità di intervenire ulteriormente e più incisivamente per esigenze di interesse pubblico, facoltà data tra l’altro ai comuni anche dalla Legge Regionale n. 11 del 16.07.2008 “Disciplina ed indirizzi generali per il settore commercio” con l’intento di prevenire le situazioni sopradescritte nonché di fornire validi ed efficaci strumenti di controllo per sorvegliare e reprimere le relative violazioni;
RICHIAMATO il D.L. 23 maggio 2008 n.92 recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” convertito con modificazioni in legge 24 luglio 2008 n.125;
RICHIAMATO il decreto ministeriale del 5 agosto 2008, che disciplina l’ambito di applicazione delle disposizioni di cui sopra, anche con riferimento alle definizioni relative all’ incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;
VISTO l’art. 1 comma 112, comma 137 e comma 140 della Legge Regionale n. 11 del 16.07.2008 “Disciplina ed indirizzi generali per il settore commercio”;
VISTO l’art.54 del DLgs 267/00 e sue successive integrazioni e modificazioni;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 137 del 07/05/2009 avente ad oggetto:”Art. 16 L. 689/1981 – Pagamento in misura ridotta per estinzione di illecito per violazione Ordinanza Sindacale somministrazione alcolici.”;
TENUTO CONTO degli indirizzi espressi nel Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica;
ORDINA
Dalla data in vigore del presente provvedimento (14.05.2009) e sino al 30 giugno 2009,
1 ►A tutti i titolari di esercizi pubblici di qualsiasi genere, di circoli o associazioni private, esercizi commerciali, attività artigianali ed ai titolari di autorizzazioni per la somministrazione su aree pubbliche presenti sul territorio comunale, a partire dalla data di pubblicazione della presente :
- divieto assoluto di somministrare, vendere per asporto o cedere a qualsiasi modo, anche gratuito, le bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, dopo le ore 2,00 di notte;
2►A tutti i titolari di esercizi pubblici di qualsiasi genere, di circoli o associazioni private, attività artigianali e ai titolari di autorizzazioni per la somministrazione su aree pubbliche presenti sul territorio comunale, nonché a tutti i titolari di attività di intrattenimento o spettacolo, in qualsiasi forma congiunta alla vendita e/o somministrazione di bevande, dal giorno 17 maggio 2009
divieto di somministrare agli avventori/clienti, dalle ore 24,00 alle ore 8,00 bevande alcoliche e non, direttamente con contenitori di vetro (bottiglie o simili) ad esclusione dei bicchieri;
3►il divieto di cui al punto 2 per gli esercizi abilitati anche alla ristorazione è limitato alla sola attività complementare di bar a condizione che, negli orari suindicati, le bevande alcoliche e non, siano somministrate esclusivamente coi pasti serviti ai tavoli e non al banco;
4►è fatto divieto di consumare bevande alcoliche durante l’intera giornata in tutti i luoghi aperti al pubblico ( piazze, strade, spiaggia, parcheggi, parchi ecc.)
5 ► i titolari di pubblici esercizi e di circoli privati devono chiudere la propria attività entro le ore 2,30 di tutti i giorni ed entro le ore 03,00 di tutti i venerdì e di tutti i giorni prefestivi e festivi
AVVERTE CHE
Rimane invariato per tutto l’anno l’obbligo sancito dalle leggi richiamate in premessa, di rispettare il divieto di somministrare bevande alcoliche dopo le ore 2,00 di notte per tutti i titolari di attività di intrattenimento o spettacolo, in qualsiasi forma congiunta alla vendita e/o somministrazione di bevande (Legge n.160/07)
Rimane, inoltre, invariato il divieto di vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione (art.87 TULPS)
DISPONE
Le violazioni alle disposizioni di cui ai punti 1 e 5 della presente, saranno punite, ai sensi della deliberazione di G.M. n. 137 del 07.05.2009 con la sanzione pecuniaria di euro 300,00;
Le violazioni alle disposizioni di cui al punto 2, 3 e 4 della presente sarà punita con la sanzione pecuniaria euro da 25 a 500 euro;
L’ordinanza n. 525 del 6/11/08 è revocata con l’adozione del presente provvedimento
La presente ordinanza sarà esecutiva dal giorno 14 maggio 2009 (id est decorsi sette giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio) e verrà divulgata mediante la distribuzione alla stampa locale e sul sito internet del Comune di Montesilvano
La presente ordinanza viene inviata alla Prefettura di Pescara, alla Questura di Pescara, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Pescara e alla Compagnia di Montesilvano,al Comando Provinciale Guardia di Finanza ed al Comando della Polizia Municipale di Montesilvano e di Pescara.
AVVISA
Avverso il presente provvedimento è altresì ammesso ricorso al TAR Abruzzo Sez. di Pescara entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.
Montesilvano, il 07.05.2009
IL SINDACO
Dott. Pasquale CORDOMA
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