Con la LEGGE n. 215 del 23 novembre 2012, nelle liste dei candidati e' assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Inoltre nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati e, novità assoluta, ciascun elettore puo' esprimere, nelle apposite righe stampate sotto la stessa lista, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome dei due candidati scelti.
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